CASSAZIONE: REINTEGRATA LA CUOCA CHE AVEVA RIFIUTATO DI SVOLGERE MANSIONI INFERIORI

Si conclude, finalmente, l’annosa vicenda della nostra associata D.D.M, da anni rappresentante sindacale, licenziata, a seguito di un procedimento disciplinare, per essersi rifiutata di svolgere mansioni inferiori e non rientranti nella propria qualifica.

La lavoratrice, cuoca presso una delle mense scolastiche di Roma Capitale, aveva più volte segnalato al datore di lavoro, in qualità di RSA, i problemi organizzativi del servizio, evidenziando la carenza di personale e chiedendo un incontro con i responsabili.

Il licenziamento arrivava, a seguito di un procedimento disciplinare, quando la lavoratrice si rifiutava di portare le colazioni nelle classi, mansione non rientrante nella propria qualifica.

In primo grado, il Tribunale del Lavoro dichiarava illegittimo il licenziamento, con la motivazione che l’insubordinazione non era tale da giustificare il recesso datoriale, in quanto la mansione rifiutata non era attinente alla propria qualifica, ma diversa ed inferiore. La suddetta sentenza veniva confermata dalla Corte d’Appello.

La società datrice di lavoro ricorreva in Cassazione, chiedendone la riforma.

La Suprema Corte, accogliendo parzialmente il ricorso, affermava che “la richiesta illegittima del datore di lavoro di svolgere mansioni inferiori alla propria qualifica poteva giustificare il rifiuto della lavoratrice, purché il predetto rifiuto fosse connotato da conformità a buona fede e proporzionalità, in base ad una valutazione complessiva dei comportamenti di entrambe le parti. La sentenza, cioè, veniva giudicata non conforme, nella parte in cui la Corte d’Appello aveva ritenuto giustificato il comportamento della lavoratrice, senza verificare l’entità dell’inadempimento del datore di lavoro.

La Cassazione, pertanto, rinviava gli atti alla Corte D’Appello, perché riesaminasse la controversia, nella parte viziata.

Il datore di lavoro, interpretando erroneamente la sentenza come riconoscimento della legittimità della propria condotta, licenziava nuovamente la signora.

La Corte D’Appello di Roma, in sede di riesame, riconfermava l’illegittimità del licenziamento, in quanto la mansione rifiutata era certamente inferiore e non rientrante nella qualifica. Sottolineava, inoltre, che non poteva esservi dubbio sulla buona fede della cuoca, la quale, non solo non aveva mai ricevuto un ordine specifico, ma aveva più volte cercato un confronto con il datore di lavoro, sollecitando soluzioni alle carenza organizzative che aveva segnalato.

Per quanto riguarda la condotta della parte datoriale, la Corte evidenziava che l’assegnazione alla lavoratrice di mansioni estranee alla propria qualifica non era giustificata da una situazione imprevedibile o improrogabile.

Contro la sentenza della Corte d’Appello, la società ricorreva nuovamente in Cassazione. Con sentenza n. 30543 del 18 Ottobre 2022, la Corte ha finalmente chiuso definitivamente la controversia, condannando la società a reintegrare la lavoratrice ed a risarcirle il danno.

Esprimiamo grande soddisfazione, complimentandoci per la caparbietà dimostrata dalla lavoratrice e per l’egregio lavoro svolto dallo Studio dell’Avv. Luciana Pirrongelli, che l’ha assistita, con professionalità e tenacia, in questo lunghissimo percorso.