Con sentenza del 1° Giugno 2024, il Tribunale di Roma, accogliendo il ricorso di una docente ingiustamente scavalcata dall’algoritmo, ha dichiarato, ancora una volta, l’illegittimità della procedura di assegnazione delle supplenze.
La docente si era rivolta alla CUB SUR di Roma in quanto, dopo il primo turno di nomine, nel quale non aveva ricevuto alcun incarico, poiché non erano state assegnate supplenze corrispondenti alle preferenze da lei indicate, era stata erroneamente considerata “rinunciataria” nei bollettini successivi, a vantaggio di docenti con punteggi molto inferiori al suo.
Il Giudice, accogliendo integralmente le argomentazioni difensive dell’Avv. Luciana Pirrongelli, che ha patrocinato il ricorso, ha accertato che la docente “non essendo risultata assegnataria di alcuna supplenza nel primo turno di nomine che aveva riguardato scuole per cui la stessa non aveva espresso preferenze, avrebbe dovuto essere considerata rinunciataria solo e limitatamente alle preferenze non espresse, mantenendo invece pienamente il diritto al conferimento di incarichi di supplenza nei successivi turni di nomina, in relazione alle sedi, classi di concorso o tipologie di posto, per cui, invece, aveva espresso la preferenza. Laddove invece l’esclusione dall’intera procedura è prevista solo nel caso di mancata presentazione dell’istanza o nel caso di successiva rinuncia all’incarico proposto”.
Alla docente è stato riconosciuto, inoltre, il diritto al risarcimento del danno, sia in relazione all’attribuzione del punteggio che avrebbe maturato, qualora fosse stata correttamente chiamata con il secondo bollettino, sia in relazione alle retribuzioni alle quali avrebbe avuto diritto.
La sentenza conferma, ancora una volta, quanto la CUB ha sempre sostenuto: la procedura informatizzata di assegnazione delle supplenze è iniqua ed illogica, in quanto non tiene conto dei criteri di merito, danneggiando non solo i/le docenti che si vedono ingiustamente scavalcati, ma anche le famiglie e gli/le studenti.
CUB SUR di Roma